La densa riflessione giuridica che segue sul concetto di Pena fu scritta una quindicina di anni fa dall’avvocato Francesco Costagli, quando era ancora studente.
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LA PENA: ORIGINE ED EVOLUZIONE
Prima di analizzare l’evoluzione della pena nel corso della storia, è necessario rispondere ad un interrogativo: con quale diritto l’autorità punisce?
Secondo l’antico orientamento teocratico il potere infligge la pena perché riceve l’autorità da Dio. La legge esprime la volontà divina, chi la viola urta il volere della divinità, conseguentemente deve essere punito.
Altre teorie sostengono che lo Stato punisce perché è il potere più grande e più forte. Secondo le tesi contrattualistiche i consociati sono legati da un patto con il quale si demanda all’autorità costituita il compito di intervenire sulle violazioni di legge.
Altra dottrina, largamente diffusa, sostiene che il diritto di punire discende dalla erroneità della posizione in cui si trova chi viola il diritto. Lo Stato, dunque, è il tutore ed il garante dell’ordine giuridico, chi turba questo equilibrio merita la punizione.
Tratto comune delle varie teorie è dato dal fatto che i comportamenti contrari all’ordinamento giuridico di un certo gruppo sociale vanno sanzionati. Vedremo, nel corso della trattazione, come la pena non sempre sia stata applicata da un organo supremo dello Stato.
Ai primordi della civiltà la pena nasce come vendetta privata: la vittima di un atto criminale pretende dall’autore dell’illecito una somma volta a compensare l’ingiustizia subita. I parenti della persona uccisa esigono la morte dell’omicida; chi subisce lesioni personali ha il diritto di applicare la regola del taglione in base alla quale al colpevole di certi comportamenti viene inflitto un male uguale a quello sofferto dalla vittima. Per i reati contro la proprietà la persona derubata può uccidere il ladro o ridurlo in schiavitù e farne oggetto di compravendita.
Gradualmente si afferma la norma secondo la quale il colpevole può evitare la vendetta offrendo al soggetto leso una compensazione in denaro o in natura. La controversia viene decisa innanzi a forme embrionali di tribunali composti da soggetti neutrali rispetto al gruppo di appartenenza della vittima. La pubblica autorità interviene per i reati particolarmente gravi attraverso, ad esempio, la composizione non più rimessa alla volontà delle parti, ma obbligatoria.
Nel diritto romano le XII Tavole prevedono forme di vendetta privata in tema di mutilazioni a cui si continua ad applicare la regola del taglione; per quanto riguarda l’omicidio si esclude qualsiasi forma di reazione privata o di composizione volontaria; viene comminata la pena capitale la cui applicazione costituisce una prerogativa del potere statuale.
Il passaggio dalla pena privata a quella pubblica si afferma progressivamente nel momento in cui l’applicazione della pena costituisce un’esigenza non più esclusivamente del singolo individuo, ma della società intera.
Non esiste campo o settore in cui la fantasia umana abbia dato prova di così grande crudeltà come quello della pena. Dai tempi più antichi fino all’affermarsi dei postulati dell’Illuminismo giuridico le pene hanno avuto per oggetto non tanto e non solo la capacità giuridica e di agire del condannato, vale a dire i suoi diritti personali e patrimoniali, quanto il suo corpo; di qui termine “pene corporali” comunemente usato per indicare le sanzioni penali sino alla fine del Settecento. Per tacere di altre pene ancora più barbare ed efferate nella Francia dell’Ancien régime; le pene si distinguono in capitali, afflittive, infamanti e non infamanti; tutte, in egual modo, presuppongono forme di degradazione fisica e morale del condannato. La pena di morte che è la principale, tra le pene capitali, non consiste nella semplice privazione della vita, ma è eseguita mediante raffinati supplizi che la rendono diseguale a seconda del rango sociale del condannato e del tipo di reato commesso: l’impiccagione è riservata ai contadini, la decapitazione ai nobili, la ruota ai delitti più atroci, il rogo ai delitti contro la religione, lo squartamento è applicato ai più gravi delitti contro lo Stato. Tra le pene afflittive ed infamanti meritano di essere menzionate: la mutilazione della lingua e delle labbra, il marchio a fuoco, la fustigazione pubblica, l’essere appeso per le ascelle, la gogna. Minore applicazione hanno le pene come i lavori forzati a vita ed a tempo, la reclusione, l’esilio, l’ammenda.
Con la rivoluzione illuminista e con l’indirizzo liberale impresso al diritto penale dall’opera di Cesare Beccaria prende campo un processo, non privo di contrasti, di progressiva riduzione del ricorso alla pena di morte e alle pene corporali e di sempre maggiore diffusione delle sanzioni detentive e pecuniarie. Nel 1764 Beccaria pubblica un’opera intitolata “Dei Delitti e delle Pene”. L’autore fonda la sua critica radicale contro i vigenti sistemi giudiziari, sulla funzione preventiva piuttosto che repressiva assegnata alle pene, funzione che esclude “l’inutile prodigalità dei supplicii” ed in primo luogo l’applicazione della tortura e della pena di morte.
Decine di edizioni e di traduzioni diffondono non solo in Europa, ma anche in America l’analisi del sistema giudiziario e gli argomenti contro l’efferatezza delle pene e a favore della pubblicità del processo e della prevenzione del delitto stesso.
La visione della giustizia e della pena poggiano su una concezione contrattualistica dello Stato, dalla quale discende che la pena di morte non è “né utile né necessaria”.
Il sistema di garanzie attuato attraverso le leggi si compone di una parte che fissa il contratto che si stabilisce all’interno dello Stato tra i cittadini e i governanti e di una che definisce il potere, che lo Stato stesso si assume, di fare rispettare le leggi. Questo potere è punitivo e coercitivo ma è basato sul consenso dei cittadini.
L’impostazione tecnico – giuridica e garantistica del moderno diritto penale risale alla rivoluzione illuminista e, in particolare alla felice sintesi che Beccaria ha saputo dare di tali principi nella sua opera prestigiosa del 1774. Prima di allora esisteva un diritto penale caratterizzato dall’arbitrio piuttosto che dalla legalità. L’applicazione delle pene costituiva lo strumento sciagurato di sopraffazione del sovrano assoluto, del principe o del signore locale, la legge penale non rispondeva ad esigenze di tutela, la pena aveva come fine l’intimidazione ed il terrore.
L’Illuminismo predica l’abolizione del reato di stregoneria e di eresia, combatte il ricorso alle sanzioni barbare e disumane in uso nell’Ancien régime, quali le pene corporali e la pena di morte. L’Illuminismo sostiene che il ricorso alla pena deve limitarsi ai soli casi in cui l’applicazione della sanzione penale sia assolutamente necessaria per la difesa della compagine sociale e della sfera dei cittadini; l’Illuminismo introduce il principio della “certezza del diritto” in base al quale tutti i cittadini devono essere posti in condizione di conoscere, attraverso una legge scritta e chiara, ciò che è vietato dal diritto, e “della stretta legalità” che fa divieto al giudice di considerare come reato un fatto che non sia espressamente previsto come tale dalla legge. Le conquiste dell’Illuminismo in campo penale scaturiscono da alcuni articoli contenuti nella “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” del 1789. Nel documento sono affermati importanti principi destinati a trasfondersi nelle grandi opere codificatorie dell’Ottocento e del Novecento. Nella Dichiarazione vengono consacrati i principi “di eguaglianza” (ART. 1), “di presunzione generale di libertà” (ART. 4-5), “di stretta legalità” (ART. 7), “di irretroattività della legge penale” (ART. 8), “di presunzione di innocenza”(ART. 9) (1).
Nota: (1)
ART. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
ART. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: l’esercizio dei diritti naturali di ogni uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla legge.
ART. 5 – La legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che che non è vietato dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
ART. 7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emettono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari devono essere puniti; ma ogni cittadino, chiamato o tratto in arresto in virtù della legge, deve obbedire all’istante: se oppone resistenza, si rende colpevole.
ART. 8 – La legge deve stabilire soltanto pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
ART. 9 – Poiché ogni uomo è presunto innocente sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non è necessario per assicurarsi della sua persona, deve essere severamente represso dalla legge.
Prima di procedere oltre è opportuno, adesso, parlare delle teorie principali intorno alla funzione della pena. Secondo la concezione retributiva, la pena è un castigo afflittivo e personale, un male che interviene come reazione, sul terreno morale e giuridico, al male che è stato commesso con il reato; insito in questa concezione è il principio della proporzione della pena alla gravità del reato, in quanto la pena si trasformerebbe da castigo morale e giuridico in mera vendetta. Alla concezione retributiva si contrappone la funzione preventiva o di difesa sociale: lo Stato mediante la pena non retribuisce male con male, ma si limita a difendere la società dalla pericolosità degli autori dei reati. Con la pena lo Stato impedisce ai soggetti socialmente pericolosi di commettere reati. I due indirizzi sulla funzione della pena sono in accordo sul fatto che la pena persegue un fine di prevenzione generale in quanto mira a prevenire, mediante l’intimidazione, rappresentata dalla minaccia della sua applicazione, che vengano commessi reati da parte dei consociati. La concezione retributiva e quella della difesa sociale divergono circa lo scopo perseguito dalla pena nei confronti del singolo condannato. La prima si disinteressa degli effetti individuali della pena, limitandosi a suggerire, che la pena sia eseguita in modo da favorire l’emenda ed il pentimento del condannato. Il concetto di difesa sociale insiste sullo scopo di prevenzione speciale e si propone l’obbiettivo di recuperare il condannato, in modo da porlo nelle condizioni di non commettere più reati.
Premessi i fondamentali indirizzi riguardo alla funzione della pena è ora possibile affrontare il dibattito delle scuole criminologiche che ha segnato profondamente l’evoluzione del sistema penale e della codificazione dell’intera materia.
L’importante opera codificatoria intrapresa da Napoleone Bonaparte (1769-1821) si estende nel 1810 anche alla materia penale con l’emanazione di un codice che recepisce, nei contenuti, le istanze rivoluzionarie consacrate nella Dichiarazione dei Diritti del 1779.
Il sistema penale proposto dal codice del 1810 presenta elementi di rigore e di severità. Tra le sanzioni più efferate merita di essere menzionata la pena capitale, eseguita mediante mozzamento della testa sul pubblico patibolo, la condanna ai lavori forzati. Due esempi per delineare una situazione ancora dominata da uno spiccato terrorismo della pena. La sanzione penale riveste contenuti dimostrativi al fine di scoraggiare i comportamenti criminali. Il codice del 1810 viene applicato in tutti i territori soggetti alla dominazione napoleonica.
L’unità del diritto civile in Italia si raggiunge nel 1865; l’unificazione del diritto penale non era stata raggiunta a causa di questioni connesse all’applicazione della pena di morte. All’indomani dell’unificazione (17 Marzo 1861) lo Stato, condizionato da ragioni di ordine pubblico, aveva esteso a tutta l’Italia il codice penale sardo del 1859, con la sola eccezione della Toscana. In quella regione vigeva il codice penale del 1853 in cui l’applicazione della pena di morte era limitata ad un numero ristretto di casi. La pena capitale era invece prevista nel codice sardo del 1859; pertanto la sua estensione alla Toscana avrebbe implicato il ripristino di tale pena in una regione che ne era priva; mentre la non estensione del codice sardo avrebbe contraddetto il principio dell’unificazione del sistema penale. Le Istituzioni, preoccupate per la situazione della criminalità comune e politica (si pensi al brigantaggio), preferiva, così, mantenere la vigenza della pena capitale come deterrente al perpetuarsi di certi delitti; né le Istituzioni statali volevano imporre in Toscana l’estensione del codice sardo.
A causa delle divergenze in ordine all’applicazione della pena capitale non si giunge all’unità del diritto penale che sopraggiunge nel 1889 con l’emanazione del codice penale Zanardelli modellato secondo i dettami della scuola classica. Tale orientamento recepisce, nei valori, le conquiste ideologiche del periodo illuminista; Francesco Carrara (1805- 1888) è uno dei maggiori esponenti.
Secondo i dettami della scuola classica presupposto per l’applicazione della pena è l’imputabilità ovvero la capacità di intendere e di volere dell’imputato; il reato viene in essere allorché il soggetto coscientemente e volontariamente viola la norma penale. La pena è concepita come retribuzione del male commesso con il comportamento criminale; è personale e proporzionata alla gravità del reato. La scuola classica accoglie il principio di legalità, di certezza del diritto e le altre conquiste ideologiche dell’Illuminismo, fondamenti inalienabili dei moderni ordinamenti penali garantisti. I classici sostengono che il diritto penale è svincolato dalla personalità dell’uomo delinquente e dalla valutazione socio – economica delle cause del delitto. “La pena è concepita come unico strumento di prevenzione generale e speciale” (MANTOVANI). La scuola classica ignora il concetto di pericolosità sociale, la società non reagisce contro i delinquenti non imputabili in quanto nei loro riguardi la pena retributiva non è applicabile per mancanza dei suoi stessi presupposti. Il codice penale Zanardelli accoglie i dettami della scuola classica, liberale nella previsione delle pene rispetto ai precedenti codici napoleonico e sardo, l’opera codificatoria fissa i minimi ed i massimi delle pene riducendone la misura ed attribuendo al giudice una certa discrezionalità nelle loro determinazione concreta. L’applicazione della pena è vista in funzione delle rieducazione del condannato. Il codice introduce l’istituto della liberazione condizionale. Il reato si configura come lesione del bene giuridico tutelato; la pena è comminata al soggetto imputabile in quanto la violazione della legge ha leso una posizione giuridicamente tutelata. Grande spazio è riservato alle lesioni delle libertà dell’individuo: da una parte c’è lo Stato che punisce il reato, dall’altra troviamo la libertà dell’individuo.
Alla scuola classica si contrappone la scuola positiva i cui massimi esponenti sono Cesare Lombroso (1835 – 1909) ed Enrico Ferri (1856 – 1929). Lombroso nell’opera intitolata “L’Uomo Delinquente in rapporto all’Antropologia, alla Giurisprudenza ed alle discipline Economiche” ( I° edizione del 1876), stabilisce una serie di collegamenti tra le anomalie fisiche e psicosomatiche dell’individuo e la degenerazione morale del delinquente giungendo a classificare i crimini secondo una rigida tipologia antropologica. L’autore distinse tra delinquenti occasionali, d’abitudine, nati ed infermi di mente, ed elabora la teoria secondo la quale le tare ereditarie, congenite, rappresentano le cause principali del delitto.
Lombroso sostiene la prevalenza delle cause individuali o antropologiche del delitto e la necessità che il delinquente sia curato più che punito. Prescindendo dagli aspetti più meccanicistici della sua classificazione dei delinquenti ( di cui sono state ampiamente dimostrate l’infondatezza scientifica e le pericolose suggestioni razzistiche, non a caso riprese dal diritto penale nazista), a Lombroso va riconosciuto il merito di avere efficacemente contribuito a spostare l’oggetto del diritto penale dal reato al delinquente ed alle cause personali e sociali del delitto. Il soggetto è colpevole di un certo crimine e merita l’applicazione della pena non perché è imputabile, quanto piuttosto per la sua natura umana delinquente.
In numerose occasioni Lombroso accusa il codice Zanardelli di ignorare la personalità dell’individuo; l’antropologo sostiene l’opportunità dell’applicazione della pena capitale, propone l’introduzione di pene più severe, rifiuta l’istituto della liberazione condizionale.
Ferri è il fondatore della sociologia criminale, sostiene che il soggetto delinque in quanto è il prodotto di un certo ambiente. Il codice Zanardelli è ispirato ai canoni di un liberalismo giuridico, non curante della prevenzione ritenuta illiberale e ritenuta incompatibile con il principio della responsabilità. I postulati della scuola positiva, sintetizzabili nel principio che al centro del diritto penale c’è l’uomo delinquente e non il reato, e che la pena non deve avere carattere di castigo ma rappresentare misura di difesa sociale e tendere alla rieducazione del condannato, raggiungono la loro massima affermazione nel progetto di codice penale del 1921 elaborato da una commissione presieduta da Ferri.
La Terza scuola o Scuola eclettica accoglie gli insegnamenti dei classici e dei positivisti. Nasce il c.d. “sistema del doppio binario” fondato “sul dualismo della responsabilità individuale – pena retributiva e della pericolosità sociale – misura di sicurezza” (MANTOVANI).
Nel 1931 si giunge all’emanazione del codice penale Rocco. Il codice accoglie diverse scuole di pensiero (natura eclettica): l’ART. 85 accoglie “il principio di imputabilità”; l’ART.203 enuncia il principio della pericolosità sociale. Viene reintrodotta la pena capitale: una evidente cesura rispetto ad una traduzione in cui il codice Zanardelli aveva sospeso questa pena. Al centro del codice c’è lo Stato non l’individuo; il delitto lede il bene pubblico statuale, non individuale. Rispetto al codice Zanardelli emerge una moltiplicazione dei reati ed un inasprimento delle pene che non hanno funzione rieducativa.
Con l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana sono intervenute numerose declaratorie costituzionali che hanno eliminato gli influssi dell’ideologia fascista dal codice del 1931.
L’ART. 25 della Carta Costituzionale recita: “ Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.
La Costituzione all’ART. 27 stabilisce: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. La pena, dunque, pur conservando il carattere di castigo ha acquistato una preminente funzione rieducativa del reo (purché quest’ultimo collabori dando il suo consenso alla rieducazione stessa). Lo stesso articolo dispone che la pena è personalissima e la sua applicazione è disciplinata dalla legge.
L’ART. 17 del c.p. elenca le pene principali nel nostro ordinamento accogliendo la bipartizione dei reati in delitti e contravvenzioni: “Le pene per i delitti sono: la morte, l’ergastolo, la reclusione, la multa; le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: l’arresto, l’ammenda”.
Su che cosa si fonda la distinzione tra delitti e contravvenzioni? Sull’ART. 39 secondo cui “I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice”.
L’ART. 18 del c.p. elenca le pene detentive e restrittive della libertà personale (ergastolo, reclusione ed arresto) e le pene pecuniarie (multa ed ammenda).
L’ART. 27 della Costituzione dispone: “non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”.
Con la L. n° 589 del 13/10/94 è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.
Alle soglie del terzo millennio il dibattito intorno a questo tipo di pena è ancora di scottante attualità. Le statistiche dimostrano che nei Paesi in cui viene applicata la pena capitale, i delitti non diminuiscono, malgrado ciò questa sanzione disumana viene applicata in molti Stati. Giungere alla conclusione che un soggetto deve essere soppresso perché ritenuto non recuperabile, costituisce una sconfitta per le Istituzioni e per la società.
L’ART. 22 del c.p. contempla la pena dell’ergastolo consistente nella privazione perpetua della libertà scontata in una struttura carceraria, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato può essere ammesso al lavoro all’aperto purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, quando si tratti di reati particolarmente gravi. Il condannato all’ergastolo quando ha scontato ventisei anni di carcere può essere ammesso alla liberazione condizionale. Negli ambienti politici si sta discutendo intorno alla conciliabilità dell’ergastolo con il principio rieducativo e quindi della sua opportunità politico – criminale.
Con l’estensione ad esso della libertà condizionale, l’ergastolo non è più in concreto perpetuo, e quindi anch’esso tende alla rieducazione del condannato. Non condivido le posizioni di coloro che vorrebbero nel nostro Paese l’introduzione della pena capitale, nello stesso tempo credo sia opportuno soprassedere all’abolizione dell’ergastolo per non indebolire l’apparato intimidatorio del nostro Ordinamento.
L’ART: 23 del c.p. dispone in merito alla reclusione: “La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli istituti a ciò destinati con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno di pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto”.
La multa (ART. 24 del c.p.) è la pena pecuniaria prevista come sanzione conseguente alla commissione di delitti. L’arresto di cui all’ART. 25 del c.p. consiste nella privazione temporanea della libertà personale ed è la sanzione detentiva per le contravvenzioni. L’ammenda (ART. 26 del c.p.) è la principale pena pecuniaria relativa alle sole contravvenzioni e “consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a Lire quattromila né superiore a Lire due milioni”.
Nel nostro Ordinamento sono previste le pene accessorie (ART. 19 del c.p.) che si affiancano alle pene principali e comportano una limitazione di capacità, attività o funzioni (es: interdizione dai pubblici uffici ART 28 del c.p.) oppure rendono maggiormente afflittiva la pena principale.
Il principio della funzione rieducativa sancito nell’ART. 27 della Costituzione ha ispirato l’introduzione delle misure alternative alla detenzione aventi la funzione di reinserire il condannato nella vita sociale. Esse rientrano nell’opera di riforma dell’Ordinamento penitenziario disposto con la L. 354/75, di competenza del Tribunale di sorveglianza. Tali misure sono: l’affidamento in prova al servizio sociale (che controlla il comportamento del soggetto e riferisce al magistrato di sorveglianza); la semilibertà (concessa ai condannati a non più di sei mesi di reclusione e sempre nel caso di arresto); la liberazione anticipata (venendo in considerazione non la semplice buona condotta ma una fattiva e continua partecipazione all’opera di rieducazione); la detenzione domiciliare (quando si tratta di donna incinta o di persona le cui condizioni di salute siano particolarmente gravi). Con la L. n° 689 del 24/11/81 il legislatore ha previsto la possibilità di sostituire le pene principali detentive con due nuove sanzioni penali: la semidetenzione e la libertà controllata, oltre che con la corrispondente sanzione pecuniaria (quando la pena detentiva non supererebbe un mese).
Il nostro Ordinamento prevede, inoltre, nel Libro I°, Titolo II°, Capo II° del c.p. “le circostanze del reato”, ovvero quei fatti che hanno la funzione di aggravare o di attenuare la pena.
Recentemente il Consiglio dei Ministri ha varato un disegno di legge sulla sicurezza che avrebbe lo scopo di scoraggiare la criminalità metropolitana.
Tra i provvedimenti più significativi previsti nella proposta governativa, spiccano, senza dubbio, le norme che regolano il furto in appartamento e quelle relative allo scippo.
Nasce il reato di “violazione di domicilio finalizzata all’impossessamento di cose mobili altrui”. La pena va da due a sei anni, con multe da cinquecentomila a tre milioni. Con le circostanze aggravanti la pena è compresa da tre a dieci milioni. La carcerazione è prevista fino al giudizio per direttissima. Fino ad oggi per “il ladro di appartamento” l’ART. 625 c. I° del codice penale ha previsto la reclusione da uno a sei anni.
Il furto c.d. in appartamento costituisce una invenzione avente, probabilmente, lo scopo di dare una maggiore sensazione di sicurezza, ma già oggi il codice penale contiene una norma che prevede il furto aggravato in quanto commesso in un luogo abitato. Niente di nuovo, nella sostanza, se non una ulteriore illusione data ai cittadini di essere più protetti. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda la parificazione del c.d. scippo alla rapina.
Lo scippo è attualmente sanzionato come furto aggravato con borseggio, con la pena prevista tra uno e sei anni. Nel disegno di legge lo scippo è equiparato alla rapina; le pene previste vanno da tre a dieci anni di reclusione con multe da uno a quattro milioni.
Anche oggi se la persona viene raggiunta da un atto di violenza, si applica la disposizione che prevede la rapina e non già il furto aggravato. Con la nuova norma presente nel disegno di legge se un ladro si limita a sottrarre dalla mano di qualcuno un oggetto senza alcuna forma di aggressione, risponderà di rapina, così come risponde di rapina chi si presenta in banca con il mitra in mano. Il buon senso dimostra come questa innovazione sia fuori da ogni logica. In passato nelle legislazioni dell’Ottocento era presente l’equiparazione tra scippo e rapina; è stato il codice del 1931 a distinguere i due casi, proprio perché non è corretto ritenere che chi commette il fatto senza violenza alla persona, debba avere le stesse pene previste per chi questa violenza perpetra.
La proposta del Governo prevede, inoltre, una nuova circostanza aggravante per coloro che approfittano dell’oggettivo stato di debolezza della persona offesa: anziani, bambini o persone con minime capacità di difesa.
La storia insegna che l’inasprimento delle pene non costituisce un deterrente efficace contro la criminalità. Come è possibile credere di porre rimedio al crimine urbano attraverso la finta creazione di una nuova fattispecie di reato che già esiste e che comunque non impedisce che gli appartamenti siano svaligiati? L’impiego dell’esercito per combattere la criminalità costituisce un ulteriore sintomo che le Istituzioni non hanno alcuna idea di come scientificamente si possa intervenire su questo fenomeno: già le forze di polizia sono prive spesso della necessaria specializzazione e dei mezzi per una razionale conduzione delle inchieste, possiamo solo immaginare che cosa accadrebbe se facessimo intervenire l’esercito sul terreno della lotta alla criminalità. Probabilmente arriveremmo ad una militarizzazione del nostro Paese, o di alcune regioni, senza che venga scoperto un solo delitto in più. Credo veramente che con questi strumenti non si faccia un passo avanti contro il crimine dilagante. Non condivido la logica secondo la quale con la modifica di un paio di articoli del codice penale le Istituzioni credono di aver arginato il fenomeno della criminalità urbana. I Procuratori generali ogni anno parlano del 96% dei reati della criminalità urbana che restano impuniti. Questo non è risolvibile attraverso l’aumento delle pene, ma coordinando in modo più proficuo le forze sul territorio e, soprattutto, motivandole con investimenti che non vedo. Siamo certi che aumentare la pena per lo scippo a dieci anni di carcere costituisca un bene? Non ci saranno meno scippi per questo, forse ci saranno più scippatori determinati a vender cara la pelle e quindi più pericolosi.
La severità della pena non rappresenta una soluzione convincente contro i comportamenti criminali. Il soggetto che delinque certamente non compie uno studio dottrinale sulla pena che gli verrebbe comminata nel caso in cui venisse scoperto. Anziché inasprire le pene le Istituzioni dovrebbero sanare le molte piaghe di disagio sociale che affliggono la nostra Nazione. In altre parole se un giovane non trova un’occupazione è molto più probabile che cada nella spirale maledetta della criminalità.
Francesco Costagli
NOTA BIBLIOGRAFICA
-
D. BIELLI, Il Delitto, il Processo, la Pena, Crisi del Sistema Penale e Scienza dell’Uomo, Nuove Edizioni Romane 1995;
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F. RAMACCI, Istituzioni di Diritto Penale, G. Giappichelli.
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Saremmo interessati a pubblicare anche un articolo su una riflessione critica sui processi indiziari, se è vero che nell’Universo sono disponibili infiniti indizi per ogni ipotesi, per cui è lecito e sostenibile logicamente il processo solo se le argomentazioni critiche verranno indirizzate con consapevolezza alla ricerca della loro falsificazione e non della loro verifica.
Tutte le ipotesi sono falsificabili (fra le righe degli scritti di K. Popper) e accettiamo l’ipotesi che si oppone alla falsificazione e non siamo riusciti a falsificarla, come corroborata non come ‘vera’; è nel significato della parola ‘corroborata’ l’incertezza del giudizio! (leggere anche: “Manichei_ed_Iperboli4”, intermezzo inserito nel post a cura del forestale B. Randazzo, che riguarda il grave problema, ancora oggi aperto, della tortura in Italia).
Il coordinatore dott. Piero Pistoia